Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della norma n. 247/2012 è intervenuta sull'occasione: «Nel ciclo tra corso del tirocinio tra praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel cambiare registro dei praticanti, purché in proprietà del brevetto intorno a laurea Con giurisprudenza, può esercitare attività professionale Per sostituzione dell'avvocato https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=3200&limit=100&start=900